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[1]Misura della cauzione minima globale delle imprese in esercizio
[2]Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 1. (1° e 2° comma).
[3]La misura della cauzione minima globale di cui all'art. 40 e' ridotta:
- 1)alla meta', per le imprese in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 4 ottobre 1946, n. 404
- 2)alla quinta parte, per le imprese di assicurazione indicate al terzo comma del precedente articolo, in esercizio alla data di entrata in vigore della legge 11 aprile 1955, n. 294. Per le mutue e le cooperative di assicurazione contro i danni si applica una ulteriore riduzione alla meta'.
Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006
