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[1]Enti che esercitano operazioni di assicurazione sulla vita di propri iscritti

[2]Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 2. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 9 (1° comma, n. 1).

[3]Gli enti che assumono l'obbligo di corrispondere capitali o rendite, in corrispettivo dei contributi riscossi, con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti, debbono, per iniziare le operazioni, essere autorizzati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi speciali, sono applicabili le disposizioni dei presente testo unico e del regolamento che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita. Gli enti predetti, operando nel limite di lire cinquemila di capitale e di lire ottocento di rendita annua non sono tenuti a cedere all'istituto nazionale delle assicurazioni la quota parte dei rischi di cui all'art. 23.

Testo in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art43 · fonte del testo

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