Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1993 al 26 giugno 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Modalita' della cessione

[2]Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 5 (1° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8, (n. 2).

[3]La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sara' decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo. Le imprese private sono autorizzate altresi' a trattenere meta' della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell'art. 21 del presente testo unico. La provvigione di acquisto che l'Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute e' dall'Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all'art. 97, sono tenute a restituire, all'atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515

10

Il D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "Dal 20 maggio 1993 e' abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359."

Testo in vigore dal 20 maggio 1993 al 26 giugno 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 maggio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 20 maggio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515

    Il D. Lgs. 23 dicembre 1992, n.515 ha disposto (con l'art. 27 comma 1) che "Dal 20 maggio 1993 e' abolito l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del Testo Unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986, n. 742. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attivita' resta attribuita all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - INA S.p.a. titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art24 · fonte del testo

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