Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 novembre 1986 al 20 maggio 1993. Leggi il testo vigente →

[1]Obbligo di cessione

[2]Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 24, (1°, 2°, 4°, 5° e 9° comma). Le imprese nazionali ed estere, che esercitano nel territorio della Repubblica l'assicurazione sulla vita ai sensi del presente testo unico, sono obbligate a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. ((La quota predetta e' del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica nel ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione)).7 ((L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti, dalle imprese. Quando non si avvale di questa facolta', l'Istituto e' tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali)). Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 ottobre 1986, n. 742

7

La L. 22 ottobre 1986, n. 742 ha disposto (con l'art. 62, comma 2) che "La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo in vigore dal 22 novembre 1986 al 20 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 22 novembre 1986. 30 parole tolte, 134 parole aggiunte.

… rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. La quota predetta e' tolto: dei quaranta aggiunto: del 30 per cento, per i rischi assunti nei primi tolto: dieci anni dalla autorizzazione all'esercizio aggiunto: cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica tolto: del ramo vita a norma del presente testo unico aggiunto: nel ramo vita e, rispettivamente, del tolto: trenta nel secondo decennio, del venti nel terzo decennio e del dieci aggiunto: 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito. aggiunto: Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunita' economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorita' di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione. L'Istituto ha facolta' di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti tolto: dalle impreseaggiunto: , dalle imprese. Quando non si avvale di questa facolta', l'Istituto e' tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali. Le quote cedute sono garantite dallo Stato. Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel territorio della Repubblica all'istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 ottobre 1986, n. 742

    La L. 22 ottobre 1986, n. 742 ha disposto (con l'art. 62, comma 2) che "La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari