Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Divieto agli assicurati di impegni di futura assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose.
tolto: Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 2
tolto: Il divieto di cui al precedente articolo si estende anche agli atti con i quali gli assicurati, che al momento della dichiarazione sono vincolati presso un'impresa per un periodo piu' lungo di un anno, si impegnino a stipulare o a rinnovare, in tutto o in parte, l'assicurazione per gli stessi rischi e per le stesse cose, dopo la scadenza del contratto in corso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art102 · fonte del testo
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