[1]L'istituto mutuante, qualora l'ente od il socio mutuatario sia in arretrato col pagamento di una semestralita', puo', indipendentemente da ogni atto di esecuzione, chiedere al presidente del tribunale competente la nomina di un sequestratario il quale provvede alla riscossione dei fitti e di ogni altro credito.

[2]La presente disposizione non ai applica agli enti ed alle societa' che abbiano ottenuto, per le costruzioni, il contributo erariale nel pagamento degli interessi.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art61 · fonte del testo

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