[1]Un collegio di revisori di conti composto di quattro membri effettivi e di altrettanti supplenti da nominarsi rispettivamente dai Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per la guerra e per le corporazioni, nonche' di un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, ha il compito:

[2]di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, facendo presenti le eventuali osservazioni al Presidente dell'Istituto, di rivedere il bilancio consuntivo;

[3]di rivedere la contabilita' ed i bilanci dell'Istituto;

[4]di redigere la relazione al Comitato centrale.

[5]Ai revisori puo' essere assegnato un compenso nella misura da stabilirsi dal Comitato centrale.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art362 · fonte del testo

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