[1]Il bilancio dell'Ente edilizio e' approvato dal Ministero delle finanze, sentiti i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici. Gli utili netti dell'Ente, come pure i proventi delle vendite dei beni da essi amministrati, saranno devoluti ad incremento del patrimonio, salvo quanto e' disposto dall'art. 288, e potranno essere impiegati nella costruzione di case economiche.

[2]Il tesoriere dell'Ente edilizio deve rendere il conto nel termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro due mesi il Consiglio di amministrazione si pronuncia sul conto e lo trasmette al Ministero delle finanze con le proprie deliberazioni. Decorso infruttuosamente tale termine, il Ministero delle finanze provvede a spese dei responsabili.

[3]I conti sono esaminati da un delegato del Ministero delle finanze ed approvati dal Ministero stesso, d'accordo con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art282 · fonte del testo

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