[1]Spetta alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica:

[2]1° decidere in via definitiva su tutte le controversie attinenti alla prenotazione ed all'assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualita' di socio od aspirante socio nonche' sulle controversie tra socio e socio ovvero tra socio e cooperativa, in quanto riguardino rapporti sociali;

[3]2° decidere su abusi, irregolarita' nonche' sulle contravvenzioni alle norme vigenti e comminare le relative sanzioni in quanto non trattisi di provvedimenti che rientrino nelle attribuzioni dalla legge deferite al Ministero;

[4]3° esprimere parere, oltre che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, in tutti gli altri in cui ne sia richiesta dal Ministro per i lavori pubblici, dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero dal Ministro per le comunicazioni ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione delle ferrovie delle Stato;

[5]4° adempiere a tutti gli incarichi speciali che il Ministro per i lavori pubblici ritenga opportuno affidarle.

[6]Contro le decisioni della Commissione di vigilanza e' ammesso soltanto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 26 del testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

[7]Per le controversie in materia di condominio valgono le norme dell'art. 239.

Testo vigente dal 5 agosto 1938

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1957

    Questione infondata
    26 gennaio 1957

    La commissione di vigilanza prevista dall'art. 131 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (sulla edilizia popolare ed economica) ha carattere amministrativo. Va perciò dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 102 e 103 e alla VI disp. trans. della Costituzione, in base all'assunto che le funzioni di detta commissione avessero carattere giurisdizionale e che la legittimità costituzionale della norma dell'indicato art. 131 fosse quindi venuta meno per effetto della mancata revisione nel quinquennio.

    Art. 131 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 102 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica · Art. 103 Testo unico sull'edilizia popolare ed economica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art131 · fonte del testo

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