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[1](Art. 62 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato dal R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1131 ed art. 31 legge 6 giugno 1935, n. 1404).

[2]Il Ministro per la marina ha facolta' insindacabile di collocare «a disposizione» ufficiali ammiragli e generali aventi grado di ammiraglio di divisione o contrammiraglio o corrispondenti, fino ad un massimo complessivo di quattro. Gli ufficiali ammiragli o generali da collocare «a disposizione» possono essere scelti fra tutti quelli che rivestono tali gradi in servizio permanente effettivo, esclusi soltanto quelli che siano designati per l'avanzamento dalla Commissione speciale, se ammiragli di divisione o tenenti generali, o iscritti in quadro di avanzamento, se contrammiragli o maggior generali, e quelli che debbano lasciare il servizio per eta' entro un anno dalla data del provvedimento. Quando si tratti di ufficiali generali del corpo delle Capitanerie di porto il collocamento «a disposizione» e' disposto di concerto col Ministro per le comunicazioni.

[3]Il Ministro per la marina puo' chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ufficiale ammiraglio o generale da collocare a disposizione, alla Commissione speciale di cui al precedente art. 71, scegliendoli anche tra piu' ruoli.

[4]Gli ammiragli di divisione ed i contrammiragli e gli ufficiali generali di grado corrispondente collocati «a disposizione» rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di eta' stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di quattro anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dall'art. 26 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, od a riposo, a seconda della loro idoneita'.

[5]Contro il collocamento a disposizione in base al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, salvo il disposto del precedente art. 28.

Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art74 · fonte del testo

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