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[1](Art. 14 T.U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]L'ufficiale primo inscritto nel quadro di avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno in cui si e' verificata una vacanza nell'organico dei gradi superiori e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianita' nel nuovo grado.
[3]Se l'ufficiale di cui al comma precedente, al momento in cui si forma la vacanza, non possiede le condizioni prescritte dal precedente art. 41, si fa luogo alla promozione di chi lo segue in quadro in possesso di dette condizioni. La promozione avviene pero' con riserva di anzianita' rispetto all'ufficiale od agli ufficiali che lo precedono in quadro.
Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955
