Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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4 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1939 al 22 dicembre 1955. 419 parole tolte, 13 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: (Art. 10 legge 6 giugno 1935, n. 1404, eccetto 1° comma, modificato).
tolto: Non possono conseguire avanzamento nel proprio ruolo:
tolto: a) gli ufficiali giudicati non prescelti per l'avanzamento;
tolto: b) gli ufficiali cancellati dai quadri ai sensi del precedenteart. 23;
tolto: c) gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, eccezione fatta per quelli del ruolo Comandi marittimi, ai quali non viene assegnato o viene tolto il comando navale, in applicazione del precedente art. 46;
tolto: d) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli, eccezione fatta per quelli del Genio navale ruolo Servizi, ai quali non viene assegnata o viene tolta una carica direttiva devoluta al proprio grado, in applicazione del suddetto art. 46;
tolto: e) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che, per determinazione del Ministro, sono esclusi dal partecipare' agli esami, corsi, scuole, esperimenti, quando l'averli superati costituisca condizione necessaria per l'avanzamento;
tolto: f) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che rinunciano all'avanzamento, oppure agli esami, ai corsi, alle scuole od agli esperimenti, di cui alla precedente lettera e);
tolto: g) gli ufficiali di tutti i corpi e ruoli che non superano gli esami, corsi, scuole, od esperimenti di cui alla stessa lettera e), compresi i sottotenenti di vascello che non superano il corso superiore neanche nella sessione autunnale di riparazione e di cui al precedente art. 56, nonche' gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali che non superano gli esami o che non conseguono la laurea nei termini prescritti ai sensi dei precedenti articoli 55 e 55-bis.
tolto: L'impossibilita' di conseguire avanzamento nel proprio ruolo e' definitiva: per i contrammiragli ed i maggior generali quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f); per gli ufficiali di grado inferiore quando si trovino per una sola volta nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f), g) oppure si trovino per la seconda volta, a distanza non inferiore a dieci mesi dalla prima, nelle condizioni di cui alla precedente lettera e). Gli ufficiali in dette condizioni sono considerati «definitivamente non prescelti per l'avanzamento nel proprio ruolo» se esiste per essi un doppio ruolo o e definitivamente non prescelti per l'avanzamento nel caso contrario.
tolto: Il precedente comma non si applica pero' ai guardiamarina ed ai sottotenenti non prescelti per l'avanzamento, ne' ai sottotenenti di vascello ed al tenenti degli altri Corpi, che, pur avendo superato gli esami di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo, non siano prescelti per l'avanzamento.aggiunto: Testo unico-art. 66 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art66 · fonte del testo
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