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L'ufficiale per essere promosso deve essere iscritto nel quadro d'avanzamento al grado superiore, salvo il disposto dei successivi articoli 71, 72, 73, 75, 76, 84 e 119 per quanto riguarda gli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti e superiori in servizio permanente e degli articoli 80, 85, 98 e 120 per quanto riguarda gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di membro del Gran Consiglio del Fascismo.
Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955
