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[1](Art. 39-bis aggiunto al T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 dall'art. 6 legge 30 maggio 1932, n. 593).
[2]Gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, dopo aver seguito presso l'Accademia navale il primo anno di applicazione per l'Ingegneria, debbono completare gli studi applicativi stessi e conseguire la laurea in due anni, decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole d'ingegneria del Regno, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno.
[3]Coloro che non potessero completare gli studi suddetti in due anni, potranno completarli, in non piu' di tre, venendo pero' classificati col corso successivo a quello a cui appartengono.
[4]Gli ufficiali subalterni del Genio navale e delle Anni navali non possono proseguire i corsi nei casi seguenti:
- a)se alla fine dal secondo anno del corso triennale di scienze tecniche, e di studi di applicazione (compresa la sessione autunnale di esami) non abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a cinque delle materie d'insegnamento previste per il secondo anno suddetto dagli statuti delle scuole di Ingegneria del Regno;
- b)se al termine del terzo anno del corso triennale di scienze tecniche e di studi di applicazione (compresa la sessione autunnale esami) non abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami, relativi a 10 delle materie d'insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole d'ingegneria del Regno.
[5]In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio o ad infermita' o ad altre cause di forza maggiore, da vagliarsi, volta per volta dal Ministero, e' consentito derogare alle norme di cui sopra.
Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955
