Art. 50 — 2° periodo, 1° comma, art. 10 legge 6 giugno 1935, n. 1404
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Gli ufficiali «prescelti» per l'avanzamento possono essere inscritti, o non inscritti nei quadri di avanzamento dei rispettivi corpi e ruoli.
Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955
