Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →

[1](2° e 4° comma art. 24 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con la legge 29 gennaio 1934, n. 164; ultimo comma art. 17 e 29 T. U. citato; 2° periodo, 1° comma, art. 14 legge 6 giugno 1935, n. 1404, modificati).

[2]Le Commissioni di avanzamento, ((quando si tratti di avanzamento di ufficiali superiori o di contrammiragli o maggior generali)), nel procedere all'esame di cui al precedente art. 16, devono tener conto dei risultati dello scrutinio di schede individuali, fatta eccezione per i giudizi previsti dai precedenti articoli 22, 23, 24 e 25 del presente testo unico.

[3]Le norme relative alla compilazione ed allo scrutinio delle schede sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 9 giugno 1938 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 giugno 1938

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1936 al 9 giugno 1938. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Le Commissioni di avanzamento, quando si tratti di avanzamento di ufficiali superiori tolto: col criterio della scelta comparativa aggiunto: o di contrammiragli o maggior generali, nel procedere all'esame di cui al precedente art. 16, devono tener conto dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art48 · fonte del testo

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