Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
Abrogato dal 22 dicembre 1955
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Provvedimento abrogato dalla l. 12 novembre 1955, n. 1137.
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3 versioni dal 1936
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. 266 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: (Art. 104 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007 ed art. 32 legge 6 giugno 1935, n. 1404).
tolto: I capitani di fregata che vennero assegnati ai servizi sedentari in applicazione dell'art. 104 del testo unico delle leggi sull'avanzamento approvato con decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e che ora fanno parte del ruolo comandi marittimi, avendo optato per le condizioni stabilite dal citatoart. 104, possono essere mantenuti in servizio permanente effettivo, a giudizio insindacabile del Ministro, ma non oltre il 53° anno di eta'.
tolto: Questi ufficiali, finche' sono mantenuti in servizio, occupano altrettanti posti nel ruolo organico.
tolto: All'atto della loro dispensa dal servizio, essi sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, che e' regolata dalle disposizioni del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938, eccetto che per la durata e per il trattamento di quiescenza.
tolto: Durante l'aspettativa, gli ufficiali di cui sopra possono essere promossi capitani di vascello quando siano promossi a tale grado tutti i capitani di fregata in S.P.E iscritti nel 2° quadro nel quale essi non furono compresi - salvo al Ministro la facolta' prevista dal primo comma del precedente articolo 116 - ed hanno diritto, nel nuovo grado, agli assegni sulla base di quelli spettanti ai capitani di vascello in servizio permanente effettivo.
tolto: La durata dell'aspettativa concessa a questi ufficiali, anche se promossi, non puo' eccedere i 4 anni, allo scadere dei quali, o anche prima, se raggiungono l'eta' di 55 anni, gli ufficiali stessi sono collocati in ausiliaria e liquidano la pensione con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 117.aggiunto: Testo unico-art. 121 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1955, N. 1137
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art121 · fonte del testo
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