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[1](Art. 100 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato con l'art. 21 della legge 30 maggio 1932, n. 593, 2° comma dell'art. 34 della legge 6 giugno 1935, n. 1404 e 2° e 3° comma dell'art. 67 del T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1938, conseguono gli eventuali avanzamenti, con le norme stabilite dal regolamento subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorche' lasciarono il servizio permanente effettivo. Nei casi pero' in cui per gli ufficiali del servizio permanente effettivo di pari grado l'avanzamento deve effettuarsi con i criteri della scelta comparativa o del concorso, il Ministro ha facolta' di apportare modificazioni nell'ordine delle promozioni degli ufficiali in A.R.Q. senza diritto a richiamo, indicando per ciascuno di essi dopo quale degli ufficiali del servizio permanente effettivo inscritti in quadro egli deve essere promosso.

[3]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio non possono conseguire promozioni se non hanno le condizioni d'imbarco, comando, carica, o di servizio di cui al 2° e 3° comma del precedente art. 99, ferma la facolta' concessa al Ministro dall'articolo stesso di derogare a tali condizioni, in casi eccezionali, a suo giudizio insindacabile.

Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art116 · fonte del testo

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