Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 93 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).
[2]Per i tenenti colonnelli del Genio navale provenienti dal Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio prestato presso i reparti macchine e' equipollente a quello richiesto presso le Direzioni delle costruzioni e presso gli uffici tecnici per gli ufficiali del Genio navale.
[3]I maggiori del Genio navale che all'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, erano capitani con anzianita' di grado anteriore al 1° gennaio 1922 possono avanzare al grado di tenente colonnello, senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla annessa tabella n. 2.
[4]I capitani del Genio navale in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, con anzianita' di grado posteriore al 1° gennaio 1922, possono avanzare al grado di maggiore compiendo la meta' del periodo di imbarco previsto dalla tabella n. 2.
Testo in vigore dal 10 agosto 1936 al 22 dicembre 1955
