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[1](Art. 22 T. U. 7 novembre 1929, n. 2007, modificato).

[2]La Commissione ordinaria di avanzamento e' composta come segue:

  • a)dell'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;
  • b)dell'ufficiale ammiraglio vice presidente del Consiglio superiore di marina;
  • c)dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina con funzione di segretario per gli affari militari;
  • d)del sottocapo di Stato Maggiore della marina o, in caso di assenza o impedimento, dell'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu' anziano destinato all'ufficio di Stato Maggiore, non impedito dall'intervenire;
  • e)del direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di assenza od impedimento, del capitano di vascello destinato alla Direzione generale stessa piu' anziano, non impedito l'intervenire.

[3]Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di sanita', di commissariato e delle Capitanerie di porto, fa anche parte della Commissione, rispettivamente, il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche, delle armi e degli armamenti navali (anche se appartenente al Corpo di Stato Maggiore), di sanita', di commissariato, il Comandante generale delle Capitanerie di porto; in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dal piu' elevato in grado o dal piu' anziano ufficiale addetto alla stessa direzione generale o comando generale non impedito dall'intervenire, purche' di grado non inferiore a capitano di vascello o colonnello.

[4]Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi di cui al precedente comma fanno pure parte della Commissione il generale od il colonnello ((o Tenente Colonnello)) del Corpo cui appartengono gli scrutinandi, piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli destinati al Ministero della marina ((...)) o presso i Corpi consultivi della Regia marina, prescindendo dai direttori generali e Comandante generale delle Capitanerie di porto menzionati nel comma stesso e da coloro che siano impediti dall'intervenire.

[5]Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio macchine, degli ufficiali per la direzione macchine in congedo od in aspettativa per riduzione di quadri e per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi servizi macchina, la Commissione e' costituita come per gli ufficiali del genio navale.

[6]Per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo Reale equipaggi Marittimi, servizi nautici, servizi tecnici e servizi contabili la Commissione e' composta rispettivamente come quella per lo scrutinio degli ufficiali dei corpi di Stato Maggiore, delle armi navali e di commissariato.

[7]Per gli scrutini per la nomina a sottotenente nel Corpo Reale equipaggi marittimi fa parte della Commissione anche il direttore generale delle costruzioni navali e meccaniche o quello delle armi ed armamenti navali o quello di commissariato secondo che i nominandi debbono essere ascritti al ruolo servizi macchina, al ruolo servizi tecnici od al ruolo servizi contabili; in caso di assenza o di impedimento, da chi puo' sostituirli a termini del 2° comma del presente articolo. ((Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R.E.M. in S.P.E. fa parte della Commissione il Capo della 2ª divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina)).

Testo in vigore dal 22 marzo 1944 al 25 maggio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1944

Confronto con la versione in vigore dal 15 settembre 1939 al 22 marzo 1944. 38 parole tolte, 33 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per lo scrutinio degli ufficiali dei Corpi di cui al precedente comma fanno pure parte della Commissione il generale od il colonnello aggiunto: o Tenente Colonnello del Corpo cui appartengono gli scrutinandi, piu' elevato in grado o piu' anziano fra quelli destinati al Ministero della marina tolto: o delle comunicazioni oaggiunto: ... o presso i Corpi consultivi della Regia marina, prescindendo dai direttori generali e Comandante generale delle Capitanerie di porto menzionati nel comma stesso e da coloro che siano impediti dall'intervenire.

… chi puo' sostituirli a termini del 2° comma del presente articolo. Inoltre quando si tolto: tratta aggiunto: tratti di nomina a tolto: sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi in servizio permanente effettivo fa pure aggiunto: Sottotenente del C.R.E.M. in S.P.E. fa parte della Commissione il tolto: comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi o, in caso di assenza od impedimento, il capitano di vascello che lo sostituisce aggiunto: Capo della 2ª divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-01;1493~art10 · fonte del testo

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