[1]Testo unico-art. 12. (Opzione)

[2]Il titolare di assegno vitalizio puo' optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il diritto di opzione puo' essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza. Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilita', ha facolta' di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti piu' favorevole.

Testo vigente dal 15 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art12 · fonte del testo

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