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[1]I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui nei precedenti articoli 81, 82 ed 83 alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune e, per titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

[2]I figli adottivi possono ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima solo per i titoli relativi loro famiglia di origine.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art86 · fonte del testo

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