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[1]Allo scopo di costituire titolo alla ascrizione alla ferma di leva riducibile o minima debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

[2]1° affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

[3]2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva ai termini del codice civile;

[4]3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni 12 decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla ascrizione alla ferma riducibile o alla ferma minima.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art85 · fonte del testo

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