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[1]L'ascrizione alla ferma di leva riducibile a quella minima di cui ai numeri 3°, 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° dell'art. 82 ed ai numeri 12°, 13°, 14° e 15° dell'art. 83 e' consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto gia' fruito di una delle dette agevolazioni oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria.

[2]Non si terra' conto peraltro delle iscrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 12 luglio 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art84 · fonte del testo

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