Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1931 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 gennaio 1931, n. 3.
Abrogato dal 17 gennaio 1931
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Articolo abrogato dalla l. 8 gennaio 1931, n. 3.
Abrogato dal 17 gennaio 1931
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4 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1927 al 17 gennaio 1931. 358 parole tolte, 9 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Hanno titolo all'ascrizione alla ferma di leva minima gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:
tolto: 1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di eta', o che sia inabile a lavoro proficuo;
tolto: 2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
tolto: 3° figlio unico di madre tuttora vedova;
tolto: 4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;
tolto: 5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di eta' o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
tolto: 6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;
tolto: 7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di eta' o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
tolto: 8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;
tolto: 9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;
tolto: 10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;
tolto: 11° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo articolo 85;
tolto: 12° figlio di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
tolto: 13° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermita' contratte a causa di servizio militare;
tolto: 14° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;
tolto: 15° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.
tolto: Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1931, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art83 · fonte del testo
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