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L'autorita' militare ha facolta' di pronunciare la riforma o la dichiarazione di idoneita' limitata a riguardo dei militari sotto le armi o in congedo in base agli elenchi di cui al precedente art. 72; come pure di collocare in licenza straordinaria per il tempo necessario i militari sotto le armi che risultino temporaneamente inabili.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art78 · fonte del testo

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