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[1]Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi; possono pero' anche essere immediatamente inviati sotto le armi.

[2]Debbono in ogni caso essere mandati sotto le armi subito dopo l'arruolamento i renitenti arruolati i quali non siano stati ascritti alla ferma minima, ovvero non abbiano titolo alla dispensa di cui al successivo art. 108.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art71 · fonte del testo

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