Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1932 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del Regio esercito i condannati, in applicazione del codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
tolto: I condannati da giudici stranieri a pene che corrispondano a quelle suindicate e per gli stessi reati ai quali stesse pene sono applicabili secondo le leggi del Regno, possono essere esclusi dal far parte del Regio esercito per decisione del Ministro per la guerra.
tolto: I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 SETTEMBRE 1932, N. 1332
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art5 · fonte del testo
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