Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1932 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1932 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. 254 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
tolto: 1° i giovani dei quali il padre o, in mancanza del padre, la madre o il tutore abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra, che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
tolto: 2° i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvoche' giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
tolto: 3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
tolto: 4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
tolto: 5° i giovani residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
tolto: 6° i giovani nati nel comune, che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;
tolto: 7° i giovani stranieri di origine, naturalizzati o no, domiciliati nel comune;
tolto: 8° gli esposti dimoranti nel comune e i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
tolto: Agli effetti della inscrizione sulle liste di leva e' considerato domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove egli o la sua famiglia furono da ultimo domiciliati nel Regno; ovvero, quando cio' non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di siffatta designazione, il comune di Roma.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 SETTEMBRE 1932, N. 1332
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art42 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.