Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

Il 1° gennaio di ciascun anno i capi delle amministrazioni comunali sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro eta', il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro e' imposto di curarne l'inscrizione.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art41 · fonte del testo

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