Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]I consigli di leva hanno sede nelle citta' capiluogo di provincia, fatta eccezione per Zara.

[2]Sono presieduti dal presidente del tribunale o da chi ne fa le veci e sono composti di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, di un ufficiale superiore o capitano del Regio esercito delegato dal Ministro per la guerra e di un commissario di leva, al quale sono anche affidate le funzioni di segretario.

[3]L'amministrazione provinciale deve nell'atto di nomina del detto rappresentante designare anche un supplente.

[4]Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche e vi assiste con voce consultiva un ufficiale dei carabinieri reali. Vi interviene inoltre, senza diritto a voto, per ogni comune, il capo dell'amministrazione comunale od un suo delegato, assistito dal segretario comunale, nell'interesse dei suoi amministrati.

[5]Il consiglio di leva e' assistito da un medico militare o, nella impossibilita', da un medico civile.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari