Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]Spetta all'autorita' giudiziaria ordinaria:

[2]1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena e che non siano espressamente attribuite all'autorita' giudiziaria militare;

[3]2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od eta';

[4]3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art20 · fonte del testo

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