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[1]Il Ministro per la guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

[2]In ciascuna provincia del Regno sono organi del servizio della leva il consiglio di leva, le commissioni mobili e l'ufficio provinciale di leva, retto da un commissario che dipende direttamente dal Ministero della guerra.

[3]All'estero, il servizio della leva e' affidato alle Regie autorita' diplomatiche o consolari.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art18 · fonte del testo

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