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[1]In tutti i casi non preveduti dalle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

[2]Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art168 · fonte del testo

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