Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 155 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]I contravventori allobbligo di notificare i cambiamenti della propria residenza, di cui al precedente art. 141, sono puniti con un'ammenda nella misura e con le modalita' di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art166 · fonte del testo

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