Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 150 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]L'inscritto, che, pe sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'Esercito o nel codice penale, e' punito secondo la legge italiana ancorche' non si trovi nel Regno.

[3]Il cittadino o lo staniero, che in territorio estero concorra in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorche' non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, puo' essere giudicato nel Regno se il Ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art161 · fonte del testo

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