Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 148 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]I medici o chirurghichiamati come periti nei casi prevenuti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

[3]La pena e' loro appliata, sia che al momento dei doni e delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

[4]Si fa luogo all'applcazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art159 · fonte del testo

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