Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 141 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]Gli inscritti colpevli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[3]Qualora risultino abli ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.

[4]I medici, chirurghi,flebotomi e farmacisti, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2000.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art152 · fonte del testo

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