Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 137 testo unic 24 dicembre 1911).

[2]Coloro che con frodeo raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovane dalle liste di leva, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a lire 2000, salvo le pene maggiori, se vi e' luogo, per i pubblici ufficiali.

[3]Il giovane omesso, ce sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art150 · fonte del testo

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