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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato che prestarono servizio nel corpo della Regia guardia di finanza, in caso di richiamo alle armi per qualsiasi motivo, possono essere destinati a prestar servizio nella guardia stessa.

[2]Quelli di essi che, durante il servizio nel detto corpo, siano stati adibiti ad impieghi marittimi possono essere trasferiti nei ruoli della Regia marina per prestarvi servizio in caso di richiamo alle armi.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art144 · fonte del testo

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