Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 novembre 1932 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 8 settembre 1932, n. 1332.
Abrogato dal 2 novembre 1932
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I sottufficiali ed i militari di truppa in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per considerazione della categoria originaria o del loro originario obbligo di ferma, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialita' di servizio, o per distretto militare.
tolto: Ogni richiamo avra' luogo per decreto reale; ma i militari, se invitati a presentarsi con precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto reale di richiamo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 8 SETTEMBRE 1932, N. 1332
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art143 · fonte del testo
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