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[1]Il militare, cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.

[2]Il congedamento dei caporali e soldati, sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siano stati puniti di prigione di rigore, e' ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda meta' del totale servizio prestato.

[3]I militari sotto le armi per l'adempimento della ferma di leva, i quali siansi a suo tempo presentati con ritardo non giustificato al distretto militare, sono trattenuti alle armi dopo il termine del loro servizio, computato ai sensi dell'art. 95, altrettanti giorni quanti furono quelli del ritardo della presentazione.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art139 · fonte del testo

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