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[1]I militari, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali, i caporali o appuntati del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, o dei depositi cavalli stalloni, o musicanti, i caporali maniscalchi e i caporali fuochisti dei lagunari del genio, i quali si trovino in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio purche' non abbiano oltrepassato il 35° anno di eta' ed assumano una nuova ferma di tre anni.

[2]I suddetti militari possono dopo un anno dalla riammissione, purche' riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio giusta le norme contenute pei carabinieri reali nel decreto luogotenenziale n. 495 del 6 aprile 1919, e per le altre armi nella legge n. 506 del 19 luglio 1909, e quando vi siano ammessi, rimangono prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art132 · fonte del testo

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