Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

E' in facolta' del Ministro per la guerra di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art131 · fonte del testo

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