Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa e alla condizione soltanto di aver compiuto il 18° anno di eta' e di possedere la indispensabile attitudine fisica per servire nel corpo prescelto.

[2]Potranno anche essere ammessi nelle suindicate condizioni nei corpi dell'Esercito i militari in congedo per i quali non sia stato ancora emanato l'ordine di presentazione alle armi.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art125 · fonte del testo

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