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Gli stranieri, i quali non abbiano, giusta le leggi sulla cittadinanza, obblighi di servizio militare nel Regno, o facolta' di acquistare la cittadinanza italiana mediante prestazione del servizio militare, non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.
Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932
