Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932. Leggi il testo vigente →

[1]I sacerdoti cattolici ammessi alla dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi, i quali al compimento del 32° anno di eta' continuino ad aver cura di anime, sono definitivamente dispensati dal compiere la ferma.

[2]Qualora pero' dopo conseguita tale dispensa definitiva, cessino dalla cura di anime, essi sono soggetti a tutte le eventuali chiamate della loro classe.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art119 · fonte del testo

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