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Coloro che in base all'articolo precedente sono ammessi alla dispensa provvisoria, qualora cessino dalla cura di anime prima del compimento del 32° anno di eta', sono obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe di leva che sia chiamata per compiere la ferma ordinaria.
Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932
