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I militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti cattolici e siano destinati in cura di anime (parroci e vicari che risultino tali per attestazione della competente autorita' ecclesiastica) nei territori del Regno, delle colonie o in altri territori di diretto dominio dell'Italia potranno essere provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, sempreche' dimostrino di possedere la preparazione sanitaria per l'impiego di aiutanti di sanita'.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art117 · fonte del testo

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