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[1]In tempo di pace i militari, i quali all'atto della chiamata alle armi per compiere la ferma di leva abbiano un fratello consanguineo in servizio per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo sino a che questi abbia compiuto la propria ferma.

[2]Qualora due fratelli consanguinei debbano presentarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, sara' lasciato in congedo uno di essi su richiesta e designazione della famiglia.

Testo in vigore dal 19 agosto 1927 al 2 novembre 1932

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-05;1437~art105 · fonte del testo

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